Art. 5 · Nomina degli altri membri dell'Ufficio consolare
ConvenzioneTitolo II

Art. 5

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Nomina degli altri membri dell'Ufficio consolare

In vigore dal 9 feb 1990
Nomina degli altri membri dell'Ufficio consolare 1. Lo Stato di residenza deve essere informato, per via diplomatica, dell'assegnazione di ogni impiegato consolare o di ogni membro del personale di servizio ad un Ufficio consolare. 2. Lo Stato di residenza puÒ rifiutare al momento della notifica, o successivamente cessare di riconoscere qualsiasi persona che abbia la qualifica di impiegato consolare o di membro del personale di servizio. In tale eventualità, lo Stato d'invio, a seconda dei casi, richiama la persona di cui trattasi o pone fine alle sue funzioni presso l'Ufficio consolare.
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