Art. 46 · Protezione dei locali consolari
ConvenzioneTitolo V

Art. 46

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Protezione dei locali consolari

In vigore dal 9 feb 1990
Protezione dei locali consolari Lo Stato di residenza adotta le misure necessarie per proteggere i locali consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario e per impedire che questi siano invasi o danneggiati e che la tranquillità dell'Ufficio consolare sia turbata o la sua dignità sminuita.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446#art-c-46