Convenzione›Titolo IV
Art. 44
44 / 64Aeromobili
In vigore dal 9 feb 1990
Aeromobili
1. I funzionari consolari possono esercitare i diritti di controllo e di ispezione previsti dalle leggi e regolamenti dello Stato d'invio sugli aeromobili, come pure sui loro equipaggi. essi possono altresì prestare loro assistenza.
2. Se un aeromobile, nello Stato d'invio, subisce un incidente nel territorio dello Stato di residenza, le autorità competenti di detto Stato ne informano, senza indugi, l'Ufficio consolare più vicino al luogo nel quale l'incidente è avvenuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;446#art-c-44