Art. 42 · Avaria o naufragio della nave
ConvenzioneTitolo IV

Art. 42

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Avaria o naufragio della nave

In vigore dal 9 feb 1990
Avaria o naufragio della nave 1. Qualora una nave dello Stato di invio affondi o si incagli nel litorale dello Stato di residenza, l'Ufficio consolare nella cui circoscrizione ha avuto luogo l'incidente ne è informato al più presto possibile dalle Autorità competenti dallo Stato di residenza. Queste ultime adotteranno tutte le misure necessarie per assicurare il salvataggio della nave, delle persone, del carico e degli altri beni a bordo, nonché per prevenire o per reprimere qualsiasi saccheggio o disordine sulla nave. Se la nave affonda o si incaglia in un porto o costituisce un pericolo per la navigazione nelle acque territoriali dello Stato di residenza, le autorità competenti possono anche far adottare tutte le misure necessarie per evitare i danni che potrebbero essere causate dalla nave alle attrezzature portuali o alle altre navi. Il Capo dell'Ufficio consolare è autorizzato a prendere, quale rappresentante dell'armatore, i provvedimenti che questo ultimo avrebbe potuto prendere se fosse stato presente per ciò che concerne la sorte della nave, in conformità con le norme della legislazione territoriale. Non è così se il capitano è munito di poteri speciali dall'armatore che lo abilitino a tale scopo, o se gli interessati proprietari della nave e del carico, armatori, assicuratori o loro corrispondenti, che si trovano sul posto muniti di poteri che assicurino la rappresentanza di tutti gli interessi senza eccezione, pagano le spese già affrontate e versano una cauzione per quelle che restano da regolare. Nessun diritto e tassa sulle importazioni delle merci sarà percepita dalle Autorità dello Stato di residenza sugli oggetti trasportati dalla nave naufragata o incagliata o facente parte di quest'ultima, a meno che tali oggetti non siano sbarcati per essere usati o consumati nello stato di residenza. Nessun diritto e tassa diverso da quelli previsti al comma precedente sarà percepito dalle autorità dello Stato di residenza per quanto concerne la nave naufragata o incagliata o il suo carico al di fuori dei diritti e tasse di natura e ammontare uguali a quelli che sarebbero stati percepiti in analoghe circostanze dalle navi dello Stato di residenza. 2. Qualora una nave battente bandiera diversa da quella dello Stato di residenza affondi, e qualora gli oggetti facenti parte di detta nave o del suo carico siano ritrovati nel litorale dello Stato di residenza o in prossimità o siano portati in un porto di detto Stato, il Capo dell'Ufficio consolare, nella cui circoscrizione tali oggetti sono stati rinvenuti o portati, è autorizzato a prendere, in qualità di rappresentante del proprietario di tali oggetti, i provvedimenti relativi alla destinazione di tali oggetti che il proprietario stesso avrebbe potuto prendere in conformità con la legislazione in materia vigente nello Stato di residenza, purchè sussistano le seguenti condizioni: a) gli oggetti facciano parte di una nave dello Stato di invio o appartengono a cittadini di tale Stato; b) il proprietario degli oggetti, il suo agente, l'assicuratore o il capitano della nave, qualora la legge di cui batte bandiera lo autorizzi, non è in condizione di adottare tali misure.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446#art-c-42