Art. 40 · Diritti del funzionario consolare concernenti la nave ed il suo equipaggio
ConvenzioneTitolo IV

Art. 40

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Diritti del funzionario consolare concernenti la nave ed il suo equipaggio

In vigore dal 9 feb 1990
Diritti del funzionario consolare concernenti la nave ed il suo equipaggio I funzionari consolari possono: 1. ricevere ogni dichiarazione e redigere ogni documento prescritto dalla legislazione dello stato di invio e concernente: a) la registrazione di una nave nello Stato d'invio, quando detta nave non è stata costruita ne registrata nello Stato di residenza, e in caso contrario in seguito ad autorizzazione rilasciata da detto Stato; b) la cancellazione della registrazione di una nave dello Stato d'invio; c) il rilascio dei titoli di navigazione delle navi da diporto dello Stato d'invio; d) qualsiasi modifica circa la proprietÀ di una nave di detto Stato; e) qualsiasi iscrizione di ipoteca o altro onere gravante su una nave di detto Stato. 2. interrogare il capitano e i membri dell'equipaggio, esaminare i documenti della nave, ricevere le dichiarazioni relative al suo itinerario e alla sua destinazione e, in generale, facilitare il suo arrivo e la sua partenza. 3. accompagnare il capitano o i membri dell'equipaggio davanti alle autorità dello Stato di residenza e prestare ad essi assistenza compresa, se necessario, quella giudiziaria. 4. risolvere le controversie di qualsiasi natura tra il capitano, gli ufficiali e i membri dell'equipaggio, ivi comprese quelle relative alle paghe e all'esecuzione dei contratti di arruolamento, fatto salvo il caso in cui le autoritÀ giudiziarie dello Stato di residenza si dichiarino competenti in virtù delle disposizioni dell' della presente Convenzione. Con la stessa riserva, essi possono esercitare poteri che sono loro attribuiti dallo Stato di invio per quanto concerne l'arruolamento. Con la stessa riserva, essi possono esercitare i poteri loro attribuiti dallo Stato d'invio per quanto concerne l'arruolamento, l'imbarco, il licenziamento e allo sbarco dei marittimi e adottare misure per il mantenimento dell'ordine e della disciplina a bordo. 5. adottare misure per far rispettare la legislazione dello Stato di invio in materia di navigazione. 6. procedere, se necessario, al rimpatrio o al ricovero in ospedale del capitano e dei membri dell'equipaggio della nave. 7. compiere gli atti d'inventario e altre operazioni necessari per la conservazione dei beni e degli oggetti di qualsiasi natura, lasciati dai cittadini, marittimi e passeggeri, deceduti a bordo di una nave dello Stato di invio prima del suo arrivo nel porto.
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