Convenzione›Titolo IV
Art. 37
37 / 64Comunicazioni con i cittadini dello Stato d'invio
In vigore dal 9 feb 1990
Comunicazioni con i cittadini dello Stato d'invio
1. I funzionari consolari devono avere la libertà di comunicare con i cittadini dello Stato d'invio e di recarsi da loro.
I cittadini dello Stato d'invio devono avere la medesima libertà di comunicare con i funzionari consolari e di recarsi da loro.
2. L'Ufficio consolare dello Stato d'invio è informato dalle autorità dello Stato di residenza di ogni misura privativa della libertà personale adottata nei confronti di uno dei suoi cittadini come pure della natura dei fatti che l'hanno motivata, entro un termine massimo di sei giorni a partire dal giorno nel quale detto cittadino sia arrestato, detenuto, o sottoposto a qualsiasi altra forma di limitazione della libertà personale.
Ogni comunicazione indirizzata all'Ufficio consolare da parte della persona arrestata, detenuta, o privata della sua libertà in qualsiasi forma deve essere trasmessa senza ritardi dalle autorità dello Stato di residenza. Queste devono informare l'interessato dei diritti spettantigli in base al presente paragrafo.
3. I funzionari consolari possono recarsi da un cittadino dello Stato d'invio che sia incarcerato, in stato di detenzione preventiva, o sottoposto ad ogni altra forma di detenzione, e, salvo che non ci sia rifiuto personale da parte sua, intrattenersi e corrispondere con lui. I diritti di recarsi da questo cittadino e di comunicare con lui sono accordati ai funzionari consolari entro un termine massimo di 10 giorni a partire dal giorno in cui tale cittadino sia stato arrestato, detenuto o privato della sua libertà personale in qualsiasi forma.
4. I diritti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, devono esercitarsi nell'ambito delle leggi e regolamenti dello Stato di residenza, rimanendo inteso, tuttavia, che tali leggi e regolamenti devono consentire il raggiungimento completo dei fini per i quali i diritti sono concessi in virtù del presente articolo.
5. Le autorità competenti dello Stato di residenza s'impegneranno, ove il caso lo richieda e per quanto possibile, per agevolare il compito dei funzionari consolari di comunicare con i loro cittadini che si trovano sul territorio di detto Stato, e in caso di catastrofe, o altro incidente grave si impegneranno per assistere i suddetti funzionari a prendere le misure assistenziali necessarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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