Art. 36 · Esercizio delle funzioni consolari
ConvenzioneTitolo IV

Art. 36

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Esercizio delle funzioni consolari

In vigore dal 9 feb 1990
Esercizio delle funzioni consolari I funzionari consolari hanno il diritto, nella loro circoscrizione consolare: 1. di procedere all'immatricolazione o alla registrazione e, nella misura compatibile con la legislazione dello Stato di residenza, di censimento dei loro cittadini. A tal fine possono richiedere la collaborazione delle autorità competenti di detto Stato. 2. di pubblicare a mezzo stampa comunicati, relativi alle competenze consolari, diretti ai loro cittadini o di trasmettere loro ordinanze e documenti provenienti da autorità dello Stato d'invio, in particolare, qualora tali comunicati, ordinanze e documenti concernano un servizio nazionale. 3. di rilasciare, rinnovare, o modificare: a) i passaporti o altri documenti di viaggio a cittadini dello Stato d'invio; b) i visti e i documenti necessari alle persone che desiderano recarsi nello Stato d'invio. 4. di trasmettere atti giudiziari ed extra-giudiziari o eseguire commissioni rogatorie, in conformità agli accordi internazionali in vigore o, in mancanza di tali accordi, compatibili in ogni modo con le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza. 5. a) di tradurre e di legalizzare ogni documento erogato dalle autorità o funzionari dello Stato d'invio o dello Stato di residenza, sempre che le leggi ed i regolamenti di quest'ultimo non vi si oppongano. Tali traduzioni hanno la stessa efficacia e validità che se fossero state tradotte da traduttori giurati di uno dei due stati; b) di ricevere qualsiasi dichiarazione, di compilare qualsiasi atto, di legalizzare e certificare le firme, di vidimare, certificare o tradurre documenti allorchÈ tali atti o formalità sono richieste dalle leggi o regolamenti dello Stato d'invio. 6. di ricevere in forma notarile: a) gli atti ed i contratti che i loro cittadini vogliono stipulare e concludere in detta forma, ad eccezione dei contratti o strumenti relativi alla costituzione o al trasferimento di diritti reali riguardanti beni immobili situati nello Stato di residenza; b) a condizione che le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza non vi si oppongono, gli atti e contratti, qualunque sia la nazionalità delle parti, allorchè concernino beni situati o affari da trattare sul territorio dello Stato d'invio, o allorchè siano destinati a produrre effetti giuridici su detto territorio. 7. di ricevere in deposito, nella misura in cui la legislazione dello Stato di residenza non vi si opponga, somme di denaro, documenti ed oggetti di qualsiasi natura consegnati loro dai cittadini dello Stato d'invio o per conto degli stessi. Tali depositi non beneficiano dell'immunità prevista all' della presente convenzione e devono essere tenuti separati dagli archivi, documenti e registri a cui si applicano le disposizioni di detto articolo. Tali depositi possono essere esportati dallo Stato di residenza solamente in conformitÀ alle leggi e regolamenti di detto Stato. 8. a) di redigere, trascrivere, e trasmettere gli atti di stato civile dei cittadini dello Stato d'invio; b) di celebrare i matrimoni quando i due nubendi sono cittadini dello Stato d'invio; i funzionari consolari ne informano le autorità competenti dello Stato di residenza, se ciò è richiesto dalla legislazione di quest'ultimo Stato; c) di trascrivere o annotare, in base ad una decisione giudiziaria riconosciuta esecutiva secondo la legislazione dello Stato d'invio, ogni atto di scioglimento di un matrimonio contratto in loro presenza. 9. di ricevere qualsiasi dichiarazione di emancipazione o relativa all'adozione, e nella misura compatibile con la legislazione del loro Stato, provvedere alla tutela e alla curatela dei loro cittadini incapaci. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo non esentano i cittadini dello Stato d'invio dall'obbligo di fare le dichiarazioni prescritte dalle leggi dello Stato di residenza.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446#art-c-36