Art. 34 · Osservanza delle formalità amministrative
ConvenzioneTitolo III

Art. 34

34 / 64

Osservanza delle formalità amministrative

In vigore dal 9 feb 1990
Osservanza delle formalità amministrative 1. Lo Stato d'invio, i membri dell'Ufficio consolare ed i suoi familiari devono ottemperare alle formalità prescritte dalle autorità amministrative dello Stato di residenza, per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni del titolo III. 2. Le Autorità competenti dello Stato di residenza rilasciano un documento d'identità ai funzionari e impiegati consolari e ai membri delle loro famiglie che non hanno la cittadinanza dello Stato di residenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446#art-c-34