Art. 3 · Nomina e assunzione di funzioni dei funzionari consolari
ConvenzioneTitolo II

Art. 3

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Nomina e assunzione di funzioni dei funzionari consolari

In vigore dal 9 feb 1990
Nomina e assunzione di funzioni dei funzionari consolari 1. Lo Stato di invio È tenuto a informare lo Stato di residenza, per via diplomatica, della nomina e della designazione di ogni persona in qualitÀ di funzionario consolare e, ove si tratti del Capo dell'Ufficio consolare, di presentare la sua lettera patente, di commissione, o atto simile. La lettera patente, di commissione o l'atto simile indicano in particolare la sede e la circoscrizione dell'Ufficio consolare. 2. Scondo le regole e formalitÀ in vigore sul suo territorio, lo Stato di residenza rilascia al Capo dell'Ufficio consolare, al piÙ presto possibile e gratuitamente, un exequatur o altra autorizzazione che indichi in particolare la sede e la circoscrizione dell'Ufficio consolare. 3. Dal momento in cui ha ottenuto l'exequatur o altra autorizzazione, il Capo dell'Ufficio consolare è ammesso all'esercizio delle sue funzioni ed a beneficiare delle disposizioni della presente convenzione. In attesa dell'exequatur o altra autorizzazione, lo Stato di residenza puÒ consentire che egli sia ammesso, a titolo provvisorio, a tale esercizio e a tale beneficio. 4. Per quanto riguarda i funzionari consolari che non sono Capi dell'Ufficio, lo Stato di residenza li ammette allo esercizio delle loro funzioni per il fatto stesso della loro nomina che deve essere notificata. 5. L'exequatur non può essere rifiutato o ritirato che per motivi gravi. Analoghi motivi valgono per il rifiuto di ammissione o per la richiesta di richiamo di funzionari consolari che non siano Capi dell'Ufficio.
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