Art. 28 · Obbligo di deporre in qualità di testimone
ConvenzioneTitolo III

Art. 28

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Obbligo di deporre in qualità di testimone

In vigore dal 9 feb 1990
Obbligo di deporre in qualità di testimone 1. I membri di un Ufficio consolare possono essere chiamati a rispondere come testimoni in procedimenti giudiziari ed amministrativi. Gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio non possono rifiutarsi di rispondere come testimoni, tranne che nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Qualora un funzionario consolare rifiuti di testimoniare, nessuna misura coercitiva o altra sanzione puÒ essergli applicata. 2. L'autorità che richiede la testimonianza deve evitare di intralciare un funzionario consolare nell'adempimento delle sue funzioni. Essa può raccogliere la testimonianza presso la sua residenza o presso l'Ufficio consolare, o accettare una dichiarazione scritta da parte sua, tutte le volte che ciò sia possibile. 3. I membri di un Uficio consolare non sono tenuti a deporre su fatti inerenti l'esercizio delle loro funzioni ed a esibire la corrispondenza ed i documenti ufficiali relativi. Hanno altresì il diritto di rifiutare di testimoniare in qualità di esperti sulla legislazione nazionale dello Stato d'invio.
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