Art. 23 · Esenzione dai diritti doganali e dalla visita doganale
ConvenzioneTitolo III

Art. 23

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Esenzione dai diritti doganali e dalla visita doganale

In vigore dal 9 feb 1990
Esenzione dai diritti doganali e dalla visita doganale 1. Nel rispetto delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, lo Stato di residenza autorizza l'importazione e concede l'esenzione dai dazi doganali, tasse o altri diritti connessi, diversi dalle spese di deposito, di trasporto o attinenti a servizi analoghi, per: a) gli oggetti destinati all'uso ufficiale dell'Ufficio consolare; b) gli oggetti destinati all'uso personale del funzionario consolare e dei membri della sua famiglia con lui conviventi compresi tutti gli effetti occorrenti per la sua sistemazione. Gli articoli di consumo non devono eccedere le quantità necessarie per uso diretto da parte degli interessati. 2. Gli impiegati consolari beneficiano dei privilegi ed esenzioni previsti al comma b) del paragrafo 1 del presente articolo per quanto riguarda gli oggetti importati per la loro prima sistemazione. I bagagli personali al seguito di funzionari consolari e dei familiari con lui conviventi sono esenti dalla visita doganale. Essi non possono essere sottoposti alla visita se non nel caso in cui vi siano serie ragioni di supporre che contengano oggetti diversi da quelli di cui al comma b) del paragrafo 1 del presente articolo, o di oggetti la cui importazione o esportazione è vietata dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza o soggetti a leggi e regolamenti di quarantena. Tale visita può aver luogo solo in presenza del funzionario consolare interessato o di un membro della sua famiglia.
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