Art. 21 · Diritti e percezioni consolari
ConvenzioneTitolo III

Art. 21

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Diritti e percezioni consolari

In vigore dal 9 feb 1990
Diritti e percezioni consolari 1. Nello svolgimento delle loro funzioni ufficiali, i funzionari consolari possono riscuotere i diritti e le percezioni previsti dalla legislazione dello Stato d'invio. I diritti e le percezioni riscossi sono convertibili in valuta e trasferiti a destinazione in tale Stato entro un lasso di tempo ragionevole. 2. Lo Stato d'invio è esentato da imposte e tasse di qualsiasi natura stabilite o percepite dallo Stato di residenza sulle riscossioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sulle ricevute che le certificano.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446#art-c-21