Art. 2 · Istituzione di un Ufficio Consolare
ConvenzioneTitolo II

Art. 2

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Istituzione di un Ufficio Consolare

In vigore dal 9 feb 1990
Istituzione di un Ufficio Consolare 1. Ciascuna parte contraente ha il diritto di istituire e di mantenere Uffici consolari nel territorio dell'altra Parte con il consenso di quest'ultima. 2. La sede dell'Ufficio consolare, la sua classe e la circoscrizione consolare sono fissate dallo Stato d'invio e sottoposte all'approvazione dello Stato di residenza. 3. Ulteriori modifiche possono essere apportate dallo Stato d'invio per quanto riguarda la sede dell'Ufficio consolare, la sua classe e circoscrizione con il consenso dello Stato di residenza. 4. In mancanza di accordi espliciti in merito all'organico del personale dell'Ufficio consolare, lo Stato di residenza puÒ esigere che tale organico sia mantenuto nei limiti che esso considera come ragionevoli e normali, tenuto conto delle circostanze e delle condizioni esistenti nella circoscrizione consolare e delle necessitÀ dell'ufficio consolare.
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