Art. 10 · Uso delle bandiere e degli stemmi nazionali
ConvenzioneTitolo III

Art. 10

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Uso delle bandiere e degli stemmi nazionali

In vigore dal 9 feb 1990
Uso delle bandiere e degli stemmi nazionali 1. La bandiera nazionale dello Stato d'invio può essere issata sugli edifici dell'Ufficio consolare, sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare e sui suoi mezzi di trasporto allorchè siano adoperati a fini di servizio. 2. Lo stemma dello Stato d'invio, con l'indicazione dell'Ufficio consolare nella lingua ufficiale di questo Stato ed in quella dello Stato di residenza, può essere apposto sugli edifici in cui ha sede l'Ufficio consolare e sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare. 3. Ognuna delle parti contraenti ne assicura il rispetto e la protezione.
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