Art. 8 · NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
Convenzione

Art. 8

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NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

In vigore dal 23 gen 1990
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA 1. I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di una nave sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui la nave è registrata. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, i redditi che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio in traffico internazionale di una nave sono imponibili soltanto in detto Stato contraente. 3. I redditi che un'impresa di trasporto aereo di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 4. Le disposizioni del paragrafo 3 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune "pool" ad un esercizio, in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;445#art-c-8