Art. 30 · ENTRATA IN VIGORE
Convenzione

Art. 30

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ENTRATA IN VIGORE

In vigore dal 23 gen 1990
ENTRATA IN VIGORE 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a..............non appena possibile. 2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme realizzate il o successivamente al 1° gennaio 1984; b) con riferimento alle altre imposte, alle imposte prelevabili per i periodi di imposta che iniziano il o successivamente al 1° gennaio 1984. 3. Le domande di rimborso o di accreditamento cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1984 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, possono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa o, se più favorevole, dalla data in cui è stata prelevata l'imposta. 4. La vigente "Convenzione tra la Repubblica Italiana ed il Regno di Grecia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito", firmata ad Atene il 19 marzo 1965, sarà abrogata e cesserà di avere effetto all'atto dell'intrata in vigore della presente Convenzione. 5. Nel caso in cui le disposizioni della Convenzione del 1965 prevedano maggiori benefici fiscali rispetto alla presente Convenzione, dette disposizioni continueranno ad essere applicate per il primo periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente Convenzione.
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