Art. 24 · METODO PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE
Convenzione

Art. 24

24 / 31

METODO PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

In vigore dal 23 gen 1990
METODO PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE 1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Per quanto concerne l'Italia: se un residente dell'Italia possiede elmenti di reddito che sono imponibili in Grecia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell' della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscono diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Grecia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana. 3. Per quanto concerne la Grecia: se un residente della Grecia riceve redditi o possiede un patrimonio che, in conformità delle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Grecia dece accordare: a) una deduzione dall'imposta sul reddito di tale residente di ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia; b) una deduzione dall'imposta sul patrimonio di tale residente di ammontare pari all'imposta sul patrimonio pagata in Italia. In entrambi i casi, tuttavia, tale deduzione non potrà eccedere la quota dell'imposta sul reddito o dell'imposta sul patrimonio, calcolate prima che venga concessa la deduzione, attribuibile ai redditi od al patrimonio imponibile in Italia, a seconda dei casi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;445#art-c-24