Art. 21 · STUDENTI
Convenzione

Art. 21

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STUDENTI

In vigore dal 23 gen 1990
STUDENTI Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese del mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in tale Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;445#art-c-21