Convenzione
Art. 1
1 / 31SOGGETTI
In vigore dal 23 gen 1990
TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA GRECA E IL GOVERN0 DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI
Il Governo della Repubblica greca e il Governo della Repubblica italiana,
desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali,
hanno convenuto le seguenti disposizioni:
SOGGETTI
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;445#art-c-1