Art. 1 · SOGGETTI
Convenzione

Art. 1

1 / 31

SOGGETTI

In vigore dal 23 gen 1990
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA GRECA E IL GOVERN0 DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI Il Governo della Repubblica greca e il Governo della Repubblica italiana, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto le seguenti disposizioni: SOGGETTI La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;445#art-c-1