Art. 3
ProtocolloTitolo II

Art. 3

7 / 11
In vigore dal 23 gen 1990
1. Per i prodotti di cui all'accordo i dazi all'importazione tra l'Austria e la Spagna applicabili ai prodotti originari di questi paesi sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo: - il 1° gennaio 1987: ogni dazio è ridotto al 77,5% del dazio di base; - il 1° gennaio 1988: ogni dazio è ridotto al 62,5% del dazio di base; - il 1° gennaio 1989: ogni dazio è ridotto al 47,5% del dazio di base; - il 1° gennaio 1989: ogni dazio è ridotto al 35,0% del dazio di base; - il 1° gennaio 1991: ogni dazio è ridotto al 22,5% del dazio di base; - il 1° gennaio 1992: ogni dazio è ridotto al 10,0% del dazio di base; - l'ultima riduzione, del 10% è operata il 1° gennaio 1993. 2. Per i prodotti di cui all'accordo la Repubblica portoghese abolisce progressivamente i dazi doganali applicati ai prodotti originari dell'Austria secondo il seguente ritmo: - il 1° marzo 1986: ogni dazio è ridotto al 90% del dazio di base; - il 1° gennaio 1987: ogni dazio è ridotto all'80% del dazio di base; - il 1° gennaio 1988: ogni dazio è ridotto al 65% del dazio di base; - il 1° gennaio 1989: ogni dazio è ridotto al 50% del dazio di base; - il 1° gennaio 1989: ogni dazio è ridotto al 40% del dazio di base; - il 1° gennaio 1991: ogni dazio è ridotto al 30% del dazio di base; - le altre due riduzioni del 15% saranno operate rispettivamente il 1° gennaio 1992 ed il 1° gennaio 1993. 3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformità dei paragrafi 1 e 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;438#art-p-3