Protocollo›Titolo II
Art. 3
7 / 11In vigore dal 23 gen 1990
1. Per i prodotti di cui all'accordo i dazi all'importazione tra l'Austria e la Spagna applicabili ai prodotti originari di questi paesi sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo:
- il 1° gennaio 1987: ogni dazio è ridotto al 77,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1988: ogni dazio è ridotto al 62,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1989: ogni dazio è ridotto al 47,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1989: ogni dazio è ridotto al 35,0% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1991: ogni dazio è ridotto al 22,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1992: ogni dazio è ridotto al 10,0% del dazio di
base;
- l'ultima riduzione, del 10% è operata il 1° gennaio 1993.
2. Per i prodotti di cui all'accordo la Repubblica portoghese abolisce progressivamente i dazi doganali applicati ai prodotti originari dell'Austria secondo il seguente ritmo:
- il 1° marzo 1986: ogni dazio è ridotto al 90% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1987: ogni dazio è ridotto all'80% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1988: ogni dazio è ridotto al 65% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1989: ogni dazio è ridotto al 50% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1989: ogni dazio è ridotto al 40% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1991: ogni dazio è ridotto al 30% del dazio di base;
- le altre due riduzioni del 15% saranno operate rispettivamente il 1° gennaio 1992 ed il 1° gennaio 1993.
3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformità dei paragrafi 1 e 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;438#art-p-3