Art. 10
ProtocolloTitolo III

Art. 10

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In vigore dal 23 gen 1990
Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1° marzo 1986, a condizione che le parti contraenti abbiano ricevuto notifica, entro questa data, dell'espletamento delle procedure necessarie. Dopo questa data il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;438#art-p-10