Art. 42
ConvenzioneTitolo IV

Art. 42

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In vigore dal 23 gen 1990
Oltre alle funzioni consolari previste dalla Convenzione di Vienna e della presente Convenzione, il funzionario consolare è autorizzato a svolgere tutte le altre funzioni che non siano in contrasto con le leggi ed i regolamenti dello Stato ricevente ed al cui esercizio non si oppongano le autorità di quest'ultimo.
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