Art. 39
ConvenzioneTitolo III

Art. 39

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In vigore dal 23 gen 1990
1. Sono esenti da requisizioni militari, la residenza privata dei membri dell'ufficio consolare, il mobilio e gli altri beni esistenti nell'abitazione, nonché i veicoli, navi ed aerei di proprietà o possesso dei membri dell'ufficio consolare e dei membri delle loro famiglie. Le dette residenze private non sono assoggettate all'obbligo di fornire alloggiamento a militari. 2. Le residenze private possono essere oggetto di espropriazione per motivi di utilità o per ragioni attinenti alla difesa nazionale, conformemente alle leggi dello Stato ricevente, dovendosi in ogni caso evitare interferenze con l'esercizio delle funzioni consolari. In tal caso è dovuto, in tempo ragionevole, il corrispondente indennizzo, adeguato ed effettivo in valuta convertibile e trasferibile nello Stato d'invio.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;437#art-c-39