Convenzione›Titolo III
Art. 32
32 / 45In vigore dal 23 gen 1990
1. Gli Archivi consolari e tutti gli altri documenti e carte ufficiali sono sempre inviolabili in qualunque luogo si trovino e le autorità dello Stato ricevente non possono per alcun motivo assimilarli o trattenerli.
2. Il funzionario e l'impiegato consolare hanno il diritto di non dare seguito alla richiesta di esibire o di consegnare documenti che si trovino negli archivi o altri documenti ufficiali anche se essa provenga dall'autorità giudiziaria o da qualunque altra autorità dello Stato ricevente.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non autorizzano il funzionario o l'impiegato consolare a negare l'esibizione o la consegna di un documento relativo ad un contratto che non sia stato da essi stipulato espressamente o implicitamente in rappresentanza dello Stato d'invio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;437#art-c-32