Convenzione›Titolo I
Art. 3
3 / 45In vigore dal 23 gen 1990
Nell'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi:
a) alle autorità locali competenti per la propria circo- scrizione consolare;
b) a tutte le autorità centrali competenti dello Stato ricevente se e nella misura in cui ciò è consentito dalle leggi, regolamenti ed usi dello Stato ricevente e degli accordi o altre norme del diritto internazionale. Essi possono altresì corrispondere con il Ministero degli Affari Esteri dello Stato ricevente in caso di assenza dei rappresentanti diplomatici dello Stato d'invio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;437#art-c-3