Art. 25
ConvenzioneTitolo III

Art. 25

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In vigore dal 23 gen 1990
L'exequatur è accordato senza indugi e non può essere negato o ritirato salvo gravi motivi da comunicarsi allo Stato d'invio.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;437#art-c-25