Art. 21
ConvenzioneTitolo II

Art. 21

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In vigore dal 23 gen 1990
I funzionari consolari possono compiere gli atti d'inventario e le altre operazioni necessarie per la conservazione dei beni e degli oggetti di qualsiasi natura lasciati dai cittadini, marittimi o passeggeri, deceduti a bordo di una nave dello Stato d'invio prima del suo arrivo nel porto.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;437#art-c-21