Convenzione›Titolo II
Art. 20
20 / 45In vigore dal 23 gen 1990
Qualora oggetti provenienti da una nave dello Stato d'invio naufragata o che siano parte della nave stessa, od oggetti appartenenti al carico di una nave naufragata che siano di proprietà di un cittadino dello Stato d'invio, sono rinvenuti sulla costa dello Stato ricevente o in prossimità di essa o vengono portati in un porto di detto Stato, il funzionario consolare nella cui circoscrizione gli oggetti sono stati trovati o portati è autorizzato ad adottare, per conto del proprietario di detti oggetti, le misure relative alla custodia ed alla destinazione degli stessi che il proprietario, il suo agente, gli assicuratori od il comandante della nave non sono stati in grado di prendere.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;437#art-c-20