Convenzione›Titolo II
Art. 19
19 / 45In vigore dal 23 gen 1990
1. Se una nave dello Stato d'invio naufraga nelle acque territoriali o nelle acque interne dello Stato ricevente, il funzionario consolare nella cui circoscrizione è avvenuto il naufragio deve esserne informato al più presto dalle autorità dello Stato ricevente.
2. Nel caso in cui nè il proprietario della nave nè i suoi agenti o gli assicuratori interessati, nè il comandante siano in grado di adottare le misure necessarie, il funzionario consolare è autorizzato ad adottare per conto del proprietario, in conformità alle leggi e regolamenti dello Stato ricevente, le misure che il proprietario stesso avrebbe potuto prendere, se fosse stato presente, per disporre della nave.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;437#art-c-19