Convenzione›Titolo II
Art. 18
18 / 45In vigore dal 23 gen 1990
1. Qualora le autorità dello Stato ricevente intendano arrestare o interrogare una persona che si trovi a bordo di una nave dello Stato d'invio che si trovi in un porto dello Stato ricevente o sequestrare beni o svolgere un'inchiesta ufficiale a bordo della stessa, esse avviseranno in tempo utile e per iscritto il funzionario consolare competente affinché egli possa assistere a questi atti il cui compimento non dovrà interferire nelle questioni attinenti all'amministrazione interna della nave. L'avviso dato a questo fine indicherà un'ora precisa e, se il funzionario consolare non si fa rappresentare, si procederà in sua assenza. Una analoga procedurà sarà seguita nei casi in cui al capitano o ai membri dell'equipaggio sarà richiesto di fare dichiarazioni di fronte alle autorità giudiziarie e amministrative. Tuttavia in caso di delitti flagranti, le autorità dello Stato ricevente informeranno il funzionario consolare per iscritto delle misure urgenti che sono state adottate.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in caso di operazioni svolte nel campo dei controlli doganali, sanitari o attinenti all'ingresso ed all'uscita di stranieri dal territorio nè a quelli relativi ai certificati internazionali di sicurezza, al sequestro della nave o di una parte del suo carico a seguito di procedimenti civili o commerciali che si svolgano davanti alle giurisdizioni dello Stato ricevente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;437#art-c-18