Art. 17
ConvenzioneTitolo II

Art. 17

17 / 45
In vigore dal 23 gen 1990
1. Il funzionario consolare può interrogare il comandante ed i membri dell'equipaggio, esaminare i documenti della nave, ricevere dichiarazioni relative al suo itinerario ed alla sua destinazione ed in genere facilitare l'arrivo e la partenza della nave. 2. Il funzionario o l'impiegato consolare possono accompagnare il comandante od i membri dell'equipaggio davanti all'autorità giudiziaria ed alle altre autorità locali, prestare loro assistenza, compreso, qualora ciò sia necessario, l'assistenza legale e fungere da interprete nei rapporti tra loro e dette autorità. Tali diritti possono essere limitati solo nei casi che interessino la sicurezza dello Stato, se le leggi dello Stato ricevente lo prevedono. 3. Il funzionario consolare può decidere delle controversie fra il comandante ed i membri dell'equipaggio relative alle paghe ed ai contratti di arruolamento, predisporre gli atti ed i provvedimenti connessi all'arruolamento ed al licenziamento del comandante e dei membri dell'equipaggio. Egli può inoltre prendere le misure necessarie per il mantenimento della disciplina a bordo. 4. Il funzionario consolare può, qualora sia necessario, disporre il ricovero in ospedale o il rimpatrio del comandante o dei membri dell'equipaggio. Il funzionario consolare ne darà comunicazione alle autorità dello Stato ricevente le quali presteranno la propria collaborazione per facilitare il ricovero o il rimpatrio. 5. Il funzionario consolare può, in ordine alle navi dello Stato d'invio che si trovino in un porto dell'altro Stato, d'invio che si trovino in un porto dell'altro Stato, ricevere gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi di proprietà e di altri diritti reali anche di garanzia ed eseguire le relative annotazioni e trascrizioni, nonché effettuare il trasferimento o la cancellazione dal registro dello Stato d'invio di qualsiasi nave. 6. Il funzionario consolare può, nei confronti delle navi dello Stato d'invio, prendere misure per l'attuazione delle leggi di detto Stato in materia di navigazione cui non si oppongano le leggi ed i regolamenti dello Stato ricevente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;437#art-c-17