Convenzione›Titolo I
Art. 13
13 / 45In vigore dal 23 gen 1990
1. In caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio nel territorio dello Stato ricevente, l'autorità competente di tale Stato ne avverte senza indugi l'ufficio consolare e trasmette ad esso il relativo certificato di morte.
L'autorità competente dello Stato ricevente dà comunicazione all'ufficio consolare dell'apertura di successioni per le quali sia erede o legatario un cittadino dello Stato d'invio non residente nello Stato ricevente.
2. a) Qualora l'ufficio consolare, informato del decesso di uno dei suoi cittadini o dell'apertura di una successione a favore di un proprio cittadino, ne faccia domanda, le autorità competenti dello Stato ricevente gli forniscono le informazioni che possono raccogliere in merito alla successione.
b) L'ufficio consolare dello Stato d'invio può domandare all'autorità competente dello Stato ricevente di adottare senza indugi le misure necessarie per la salvaguardia e l'amministrazione dei beni ereditari lasciati nel territorio dello Stato ricevente.
c) Il funzionario consolare può cooperare direttamente o mediante un delegato all'esecuzione delle misure di cui alla lettera b) del presente paragrafo.
3. Se devono essere prese misure conservative e nessun erede cittadino dello Stato d'invio è presente o rappresentato, un funzionario consolare dello Stato d'invio è invitato dalle autorità dello Stato ricevente ad assistere alle operazioni di apposizione e di rimozione dei sigilli, nonché alla compilazione dell'inventario.
4. Se, dopo il compimento delle procedure di successione nel territorio dello Stato ricevente, i beni mobili della successione o i proventi della vendita dei beni mobili o immobili spettano ad un erede, o legatario, cittadino dello Stato d'invio non residente nello Stato ricevente che non abbia designato un mandatario, i suddetti beni o i proventi della vendita sono consegnati all'ufficio consolare dello Stato d'invio, a condizione:
a) che sia provata la qualità di erede o legatario;
b) che gli organi competenti abbiano, ove del caso, autorizzato la consegna dei beni ereditari o dei proventi della loro vendita;
c) che i debiti ereditari, accertati in conformità alla legislazione dello Stato ricevente, siano stati pagati o garantiti;
d) che le imposte relative alla successione siano state pagate o garantite.
5. In caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio che si trova temporaneamente nel territorio dello Stato ricevente, gli effetti personali e le somme di denaro lasciate dal defunto non reclamati da un erede presente sono consegnati senza altre formalità all'ufficio consolare dello Stato d'invio a titolo provvosorio affinché siano custoditi, fatto salvo il diritto degli organi amministrativi o giudiziari dello Stato ricevente di sequestrarli nell'interesse della giustizia.
L'ufficio consolare deve consegnare tali effetti personali e somme di denaro alla autorità dello Stato ricevente che sia eventualmente designata ai fini di assicurarne l'amministrazione e la liquidazione.
6. L'ufficio consolare dovrà rispettare la legislazione dello Stato ricevente per quanto concerne l'esportazione dei beni o delle somme di denaro di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo.
Storico versioni
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