Art. 11
ConvenzioneTitolo I

Art. 11

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In vigore dal 23 gen 1990
1. I funzionari consolari hanno il diritto di rilasciare, rinnovare, estendere, modificare e revocare passaporti ed altri documenti di viaggio dei cittadini dello Stato d'invio. 2. I funzionari consolari hanno il diritto di rilasciare visti alle persone che desiderino recarsi nello Stato d'invio, oppure attraversarlo. 3. I funzionari consolari hanno il diritto di rilasciare certificati di origine delle merci ed altri documenti ammessi per l'uso nello Stato d'invio.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;437#art-c-11