Convenzione
Art. 1
1 / 45In vigore dal 23 gen 1990
CONVENZIONE SULLE FUNZIONI CONSOLARI
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA
La Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina
nel desiderio di sviluppare i rapporti di amicizia e cooperazione esistenti tra i due Stati e di assicurare la protezione e la difesa degli interessi e dei diritti dei rispettivi cittadini; considerando l'opportunità di adottare, nei rapporti reciproci, norme aggiuntive alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963; hanno deciso di concludere una Convenzione sulle funzioni consolari e a tale scopo hanno convenuto quanto segue:
Le norme della presente Convenzione hanno carattere complementare a quelle della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 (di seguito denominata "Convenzione di Vienna"), e queste ultime si applicheranno a tutte le situazioni non contemplate dalla presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;437#art-c-1