Ratifica ed esecuzione della convenzione sulle funzioni consolari tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987.
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulle funzioni consolari tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987. 49 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 1 CONVENZIONE SULLE FUNZIONI CONSOLARI TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA titolo I FUNZIONI CONSOLARI
Art. 2 I funzionari consolari sono abilitati a: a) proteggere i diritti e gli interessi dello Sta Art. 3 Nell'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi: a) alle Art. 4 1. L'ufficio consolare può, nell'ambito della propria circoscrizione: a) tenere il registr Art. 5 1. I funzionari consolari possono inviare comunicazioni concernenti il servizio militare a Art. 6 I funzionari consolari possono: a) ricevere le dichiarazioni dei cittadini dello Stato d'i Art. 7 Nell'ambito della propria circoscrizione i funzionari consolari hanno il potere di: a) leg Art. 8 Gli atti e documenti redatti o ricevuti in virtù degli articoli 6 e 7 sono considerati nel Art. 9 L'Autorità competente dello Stato ricevente comunica all'ufficio consolare i casi di citta Art. 10 I funzionari consolari hanno il diritto, nell'ambito della propria circoscrizione, di rice Art. 11 1. I funzionari consolari hanno il diritto di rilasciare, rinnovare, estendere, modificare Art. 12 Le somme percepite dall'ufficio consolare a titolo di diritto e tasse previste dalle leggi Art. 13 1. In caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio nel territorio dello Stato ricev Art. 14 1. I funzionari consolari hanno il diritto di comunicare con i cittadini dello Stato d'inv Art. 15 Le autorità competenti di ciascun dei due Stati comunicheranno ai competenti uffici dell'a titolo II FUNZIONI CONSOLARI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE
Art. 16 1. Quando una nave dello Stato d'invio giunge in un porto dello Stato ricevente, il funzio Art. 17 1. Il funzionario consolare può interrogare il comandante ed i membri dell'equipaggio, esa Art. 18 1. Qualora le autorità dello Stato ricevente intendano arrestare o interrogare una persona Art. 19 1. Se una nave dello Stato d'invio naufraga nelle acque territoriali o nelle acque interne Art. 20 Qualora oggetti provenienti da una nave dello Stato d'invio naufragata o che siano parte d Art. 21 I funzionari consolari possono compiere gli atti d'inventario e le altre operazioni necess Art. 22 Le disposizioni degli articoli da 16 a 21 della presente Convenzione si applicano, per qua titolo III DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 23 Ai fini dell'applicazione della Convenzione di Vienna e della presente Convenzione si conv Art. 24 Le espressioni sotto elencate sono intese nel modo che segue: a) "membro della famiglia" i Art. 25 L'exequatur è accordato senza indugi e non può essere negato o ritirato salvo gravi motivi Art. 26 Il Ministero degli Affari Esteri dello Stato ricevente è tenuto a rilasciare a tutti i fun Art. 27 Se le funzioni di reggente ad interim sono affidate ad un membro del personale diplomatico Art. 28 Lo Stato ricevente consente alla nomina a reggente ad interim di un ufficio consolare di u Art. 29 1. Lo Stato ricevente accorda tutte le facilitazioni appropriate per lo svolgimento della Art. 30 1. Lo Stato d'invio può: a) acquistare o possedere, in piena proprietà o in qualsiasi altr Art. 31 I locali consolari ed i beni dell'ufficio consolare, nonché i mezzi ufficiali di trasporto Art. 32 1. Gli Archivi consolari e tutti gli altri documenti e carte ufficiali sono sempre inviola Art. 33 Per quanto riguarda i servizi pubblici di comunicazione valgono per gli uffici consolari l Art. 34 I corrieri consolari, inclusi i corrieri ad hoc, godono degli stessi diritti, facilitazion Art. 35 1. I mezzi di trasporto di proprietà dello Stato d'invio e utilizzati a fini consolari dev Art. 36 Ai fini del paragrafo 1 dell'art. 41 della Convenzione di Vienna si considera reato grave Art. 37 I membri dell'ufficio consolare e i membri delle loro famiglie, che non abbiano la cittadi Art. 38 I membri del personale privato dei funzionari e degli impiegati consolari, qualora non ese Art. 39 1. Sono esenti da requisizioni militari, la residenza privata dei membri dell'ufficio cons Art. 40 1. Lo Stato d'invio è esente nello Stato ricevente da tutte le tasse e imposte di qualsias Art. 41 1. I membri dell'ufficio consolare cittadini o residenti permanenti dello Stato ricevente, titolo IV DISPOSIZIONI FINALI
Art. 42 Oltre alle funzioni consolari previste dalla Convenzione di Vienna e della presente Conven Art. 43 Una commissione mista, composta di funzionari designati da ciascuno dei due Stati contraen Art. 44 1. La presente Convenzione sarà ratificata ed entrerà in vigore il primo giorno del terzo Art. 45 Con la entrata in vigore della presente Convenzione cessa di avere effetto tra le Parti la Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360