Art. 3
In vigore dal 24 gen 1990
1. Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.
2. Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque:
a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione;
b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento;
c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione;
d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione;
3. Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni.
4. Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo.
5. Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona ad ciascuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate.
6. Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o il fatto è lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-28;422#art-rd-3