Art. 8
ProtocolloCapo III

Art. 8

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In vigore dal 24 gen 1990
1. L'Organizzazione può convocare una conferenza per la revisione o la modifica del presente Protocollo. 2. Il segretario generale convoca una conferenza degli Stati Parti al presente Protocollo per la procedura alla revisione o all'adozione di emendamento al presente Protocollo, a richiesta di un terzo degli Stati Parti che non siano inferiori a cinque. 3. Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, depositato dopo la data di entrata in vigore di un emendamento al presente Protocollo sarà considerato avere ad oggetto il Protocollo così come emandato.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-28;422#art-p-8