Protocollo›Capo III
Art. 6
28 / 32In vigore dal 24 gen 1990
1. Il presente Protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la data alla quale tre Stati hanno, sia firmato il Protocollo senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, sia depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. Tuttavia, il presente Protocollo può entrare in vigore prima dell'entrata in vigore della Convenzione.
2. Per ogni Stato che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Protocollo, o di adesione a quest'ultimo dopo che sono state soddisfatte le condizioni per la sua entrata in vigore, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione hanno effetto novanta giorni dopo la data del deposito.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-28;422#art-p-6