Protocollo›Capo III
Art. 3
25 / 32In vigore dal 24 gen 1990
1. Ogni Stato Parte adotta i provvedimenti necessari al fine di istituire la propria giurisdizione per giudicare i reati di cui all' quando il reato è commesso:
a) contro o a bordo di una piattaforma fissa mentre questa è situata
sulla piattaforma continentale di tale Stato; oppure
b) da un cittadino di tale Stato.
2. Uno Stato Parte può parimenti istituire la propria giurisdizione per giudicare i medesimi reati;
a) quando il reato è commesso da un apolide che ha la residenza abituale in tale Stato;
b) quando, durante la perpetrazione del reato un cittadino di tale
Stato è stato trattenuto, minacciato, ferito o ucciso; oppure
c) quando il reato è commesso allo scopo di costringere tale Stato a compiere un qualunque atto o ad astenersene.
3. Ogni Stato Parte che ha istituito la propria giurisdizione nei casi di cui al paragrafo 2 lo notifica al Segretario generale dell'organizzazione marittima internazionale (in appresso denominato "Segretario generale"). Se in seguito detto Stato Parte elimina la legislazione che istituisce tal caso di giurisdizione, ne dà notifica al segretario generale.
4. Ogni Stato Parte adotta i provvedimenti necessari al fine di istituire la propria giurisdizione per giudicare i reati di cui all' nei casi in cui il preseunto si trova nel suo territorio ed esso non lo estrada verso uno qualsiasi degli Stati Parti che hanno istituito la loro giurisdizione in conformità con i paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
5. Il presente Protocollo non esclude giurisdizione penale esercitata in conformità con la legislazione nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-28;422#art-p-3