Protocollo›Capo III
Art. 2
24 / 32In vigore dal 24 gen 1990
1. Commette un reato chiunque, illecitamente ed intenzionalmente:
a) s'impadronisce di una piattaforma fissa o ne esercita il controllo
con la violenza o con minaccia di violenza; oppure
b) compie un atto di violenza nei confronti di una persona che si trova a bordo di una piattaforma fissa se questo atto è di natura
tale da pregiudicare la sicurezza della piattaforma; oppure
c) distrugge una piattaforma fissa o vi causa danni di natura tale da
mettere in pericolo la sua sicurezza; oppure
d) colloca o fa collocare su una piattaforma fissa, con qualsiasi mezzo, un dispositivo o una sostanza atta a distruggere la piattaforma fissa o di natura tale da mettere in pericolo la sua
sicurezza; oppure
e) ferisce o uccide una persona, qualora il fatto sia commesso con la commissione, o il tentativo di commissione di uno dei reati di cui alle lettere da a) e d), del presente paragrafo.
Commette altresì reato chiunque:
a) tenta di commettere uno dei reati di cui al paragrafo 1;
oppure
b) istiga un'altra persona a commettere uno di questi reati se il reato è effettivamente commesso o se si rende altrimenti complice
della persona che commette tale reato; oppure
c) minaccia di commettere uno qualunque dei reati di cui lettere b) e c) del paragrafo 1, se tale minaccia è tale da compromettere la sicurezza della piattaforma fissa, sia che tale minaccia sia o no accompagnata, secondo le legislazioni nazionali da una condizione mirante a costringere una persona fisica o morale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsivoglia atto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-28;422#art-p-2