Convenzione›Capo III
Art. 7
7 / 32In vigore dal 24 gen 1990
1. Qualora ritenga che le circostanze lo giustificano ed in conformità con la propria legislazione, ogni Stato Parte nel territorio del quale l'autore o l'autore presunto del reato si trovino provvede alla detenzione di questa persona, o prende ogni altro provvedimento necessario per assicurare la sua presenza nel territorio per tutto il periodo di tempo necessario all'inizio di un procedimento penale o di una procedura di estradizione.
2. Tale Stato procede immediatamente ad una richiesta preliminare per stabilire i fatti, in conformità con la propria ligislazione.
3. Ogni persona nei cui confronti sono prese le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo ha diritto:
a) di comunicare senza ritardo con il più vicino rappresentante qualificato dello Stato di cui è cittadino, o dello Stato che è altresì abilitato a stabilire tale comunicazione oppure, se si tratta di un apolide, dello Stato nel territorio del quale egli ha la sua residenza abituale;
b) di ricevere la visita di un rappresentante di tale Stato.
4. I diritti di cui al paragrafo 3 si eserciteranno nell'ambito delle leggi e regolamenti dello Stato del quale si trova l'autore o il presunto autore del reato, rimanendo tuttavia inteso che queste leggi e regolamenti debbono consentire il raggiungimento completo dei fini per i quali i diritti sono concessi in virtù del paragrafo 3.
5. Quando uno Stato Parte ha messo in stato di detenzione una persona in conformità con le disposizioni del presente articolo, esso notifica immediatamente tale detenzione, nonché le circostanze che la giustificano, agli Stati che hanno istituito la loro giurisdizione in conformità con il paragrafo 1 dell' e, se lo ritenga opportuno, a tutti gli altri Stati interessati.
Lo Stato che procede all'inchiesta preliminare di cui al paragrafo 2 del presente articolo comunica rapidamente le conclusioni pertinenti ai suddetti Stati ed indica loro se intende esercitare la propria giurisdizione.
Storico versioni
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