Art. 6
ConvenzioneCapo III

Art. 6

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In vigore dal 24 gen 1990
1. Ogni Stato Parte adotta i provvedimenti necessari al fine di istituire la propria giurisdizione per giudicare i reati di cui all' quando il reato è commesso: a) contro o a bordo di una nave che, al momento della perpetrazione del reato, batte la bandiera di tale Stato; oppure b) nel territorio di tale Stato, compreso il suo mare territoriale; oppure c) da un cittadino di tale Stato 2. Uno Stato Parte può parimenti istituire la propria giurisdizione per giudicare i medesimi reati: a) quando il reato è commesso da un apolide che ha la residenza abituale in tale Stato; oppure b) quando durante la perpetrazione del reato, un cittadino di tale Stato è stato trattenuto, minacciato, ferito o ucciso; oppure c) quando il reato è commesso allo scopo di costringere tale Stato a compiere un qualunque atto o ad astenersene. 3. Ogni Stato Parte che ha istituito la propria giurisdizione nei casi di cui al paragrafo 2 lo notifica al Segretario Generale dell'Organizzazione Marittima Internazionale (in appresso denominato "Segretario Generale"). Se in seguito detto Stato Parte elimina la legislazione che istituisce tale caso di giurisdizione, ne dà notifica al Segretario Generale. 4. Ogni Stato Parte adotta i provvedimenti necessari al fine di istituire la propria giurisdizione per giudicare i reati di cui all' nei casi in cui il presunto autore del reato si trova sul suo territorio ed esso non lo estrada verso uno qualsiasi degli Stati Parti che hanno istituito la loro giurisdizione, in conformità con i paragrafi 1 e 2 del presente articolo. 5. La presente Convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata in conformità con la legislazione nazionale.
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