Convenzione›Capo III
Art. 21
21 / 32In vigore dal 24 gen 1990
1. La presente convenzione è depositata presso il Segretario generale.
2. Il segretario generale:
a) informa tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o vi hanno aderito, nonché tutti i membri dell'organizzazione;
i) di ogni nuova firma o deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, nonché della loro data;
ii) della data dell'entrata in vigore della presente convenzione;
iii) del deposito di ogni strumento di denuncia della presente Convenzione nonché della data alla quale esso è stato ricevuto e dalla data alla quale la denuncia prende effetto;
iv) della ricezione di ogni dichiarazione o notifica effettuata in conformità con la presente Convenzione;
b) trasmette copie certificate conformi della presente Convenzione a tutti gli Stati che l'hanno firmata o che vi hanno aderito.
3. All'atto dell'entrata in vigore della presente Convenzione, una copia certificata conforme è trasmessa dal Depositario al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per essere registrata e pubblicata in conformità con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-28;422#art-c-21