Art. 21
ConvenzioneCapo III

Art. 21

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In vigore dal 24 gen 1990
1. La presente convenzione è depositata presso il Segretario generale. 2. Il segretario generale: a) informa tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o vi hanno aderito, nonché tutti i membri dell'organizzazione; i) di ogni nuova firma o deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, nonché della loro data; ii) della data dell'entrata in vigore della presente convenzione; iii) del deposito di ogni strumento di denuncia della presente Convenzione nonché della data alla quale esso è stato ricevuto e dalla data alla quale la denuncia prende effetto; iv) della ricezione di ogni dichiarazione o notifica effettuata in conformità con la presente Convenzione; b) trasmette copie certificate conformi della presente Convenzione a tutti gli Stati che l'hanno firmata o che vi hanno aderito. 3. All'atto dell'entrata in vigore della presente Convenzione, una copia certificata conforme è trasmessa dal Depositario al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per essere registrata e pubblicata in conformità con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
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