Convenzione›Capo III
Art. 20
20 / 32In vigore dal 24 gen 1990
1. L'Organizzazione può convocare una conferenza per la revisione della presente convenzione o l'adozione di emendamenti alla stessa.
2. Il Segretario generale convoca una conferenza degli Stati Parti alla Convenzione per provvedere alla revisione della convenzione o all'adozione di emendamenti alla stessa a richiesta di un terzo degli stati Parti che non siano inferiori a dieci.
3. Ogni strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione depositato dopo la data di entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione sarà considerato avere ad oggetto la Convenzione così come emandata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-28;422#art-c-20