Art. 18
ConvenzioneCapo III

Art. 18

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In vigore dal 24 gen 1990
1. La presente convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la data alla quale quindici Stati hanno, o firmato la Convenzione senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, oppure depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Per ogni Stato che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della presente Convenzione o di adesione a quest'ultima dopo che sono state soddisfatte la condizione per la sua entrata in vigore, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione hanno effetto novanta giorni dopo la data del deposito.
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