Art. 17
ConvenzioneCapo III

Art. 17

17 / 32
In vigore dal 24 gen 1990
1. La presente Convenzione è aperta il 10 marzo 1988 in Roma alla firma degli Stati partecipanti alla Conferenza internazionale sulla repressione degli atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima, e dal 14 marzo 1988 e al 9 marzo 1989, presso la Sede dell'Organizzazione, alla firma di tutti gli Stati. Essa rimane poi aperta per l'adesione. 2. Gli Stati possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dalla presente Convenzione con: a) firma senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione; oppure b) firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione oppure c) adesione. 3. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione sono effettuate attraverso il deposito di uno strumento a tal fine presso il Segretario generale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-12-28;422#art-c-17