Convenzione›Capo III
Art. 11
11 / 32In vigore dal 24 gen 1990
1. I reati di cui all' sono inclusi di pieno diritto come casi di estradizione di ogni trattato di estradizione in vigore fra Stati Parti alla presente Convenzione. Gli Stati Parti si impegnano a includere tale reati come casi di estradizione in ogni trattato di estradizione che sarà concluso tra gli stessi.
2. Se uno Stato Parte il quale subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato riceve una richiesta di estradizione da un altro Stato Parte nei confronti del quale non è vincolato da un trattato di estradizione, lo Stato Parte richiesto ha facoltà di considerare la presente Convenzione come base legale per l'estradizione per quanto riguarda i reati di cui all'. L'estradizione sarà subordinata alle altre condizioni stabilite dalla legislazione dello Stato Parte richiesto.
3. Gli Stati Parte che non subordinano, l'estradizione all'esistenza di un trattato riconoscono i reati previsti all' come casi di estradizione sui loro rapporti reciproci, alle condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.
4. Se necessario, i reati di cui all' saranno considerati, ai fini dell'estradizione, tra Stati Parti, come commessi non solo nel luogo della loro perpetrazione, ma anche in un luogo soggetto alla giurisdizione dello Stato Parte che richiede l'estradizione.
5. Uno Stato Parte che riceve più di una richiesta di estradizione proveniente da Stati che hanno istituito la propria giurisdizione in conformità con le disposizioni dell', e che decide di non intentare l'azione penale, tiene debitamente conto, nel selezionare lo Stato verso il quale l'autore o il presunto autore della violazione deve essere estradato, degli interessi e delle responsabilità dello Stato Parte del quale la nave batteva la bandiera al momento della perpetrazione del reato.
6. Nell'esaminare una richiesta di estradizione avanzata ai sensi della presente Convenzione nei confronti del presunto autore di un reato, lo Stato richiesto tiene debitamente conto della possibilità per questa persona di esercitare effettivamente i suoi diritti, così come previsti al paragrafo 3 dell', nello Stato richiedente.
7. Le disposizioni di tutti i trattamenti e accordi di estradizione esistenti stipulati tra Stati Parti relative ai reati definiti nella presente Convenzione sono modificate tra gli Stati Parti nella misura in cui siano incompatibili con la presente Convenzione.
Storico versioni
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