Ratifica ed esecuzione della convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, con protocollo per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale, firmata a Roma il 10 marzo 1988, e disposizioni penali in materia di delitti contro la sicurezza della navigazione marittima e delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale.
Ratifica ed esecuzione della convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, con protocollo per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale, firmata a Roma il 10 marzo 1988, e disposizioni penali in materia di delitti contro la sicurezza della navigazione marittima e delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale. 40 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
capo III
Art. 1 TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE PER LA REPRESSIONE DI ATTI ILLECITI CONTRO LA SICUREZ Art. 2 1. La presente Convenzione non si applica: a) alle navi da guerra; oppure b) alle navi app Art. 3 1. Commette un reato chiunque illecitamente e intenzionalmente: a) con la violenza o con l Art. 4 1. La presente Convenzione si applica quando la nave naviga, o in base al suo itinerario d Art. 5 Ogni Stato Parte reprime i reati previsti all'articolo 3 con pene adeguate che tengono con Art. 6 1. Ogni Stato Parte adotta i provvedimenti necessari al fine di istituire la propria giuri Art. 7 1. Qualora ritenga che le circostanze lo giustificano ed in conformità con la propria legi Art. 8 1. Il capitano di una nave di uno Stato Parte (lo "Stato della bandiera") può consegnare a Art. 9 Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica in qualsiasi maniera le norme d Art. 10 Lo Stato Parte nel territorio del quale l'autore o il presunto autore del reato è scoperto Art. 11 1. I reati di cui all'articolo 3 sono inclusi di pieno diritto come casi di estradizione d Art. 12 1. Gli Stati Parti si accordano reciproca assistenza giudiziaria in tutta la misura del po Art. 13 1. Gli Stati Parti collaborano alla prevenzione dei reati previsti all'articolo 3, in part Art. 14 Ogni Stato Parte il quale abbia motivo di ritenere che sarà commesso un reato previsto dal Art. 15 1. Ogni Stato Parte comunica il più rapidamente possibile al Segretario generale, in confo Art. 16 1. Ogni controversia tra due o più Stati Parti relativa all'interpretazione o all'applicaz Art. 17 1. La presente Convenzione è aperta il 10 marzo 1988 in Roma alla firma degli Stati partec Art. 18 1. La presente convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la data alla quale quindici Art. 19 1. La presente Convenzione può essere denunciata da uno Stato Parte in ogni momento succes Art. 20 1. L'Organizzazione può convocare una conferenza per la revisione della presente convenzio Art. 21 1. La presente convenzione è depositata presso il Segretario generale. 2. Il segretario ge Art. 22 La presente convenzione è redatta in un unico esemplare originale nelle lingue araba, cine Protocollo
capo III
Art. 1 PROTOCOLLO PER LA REPRESSIONE DI ATTI ILLECITI CONTRO LA SICUREZZA DELLE PIATTAFORME FISSE Art. 2 ARTICOLO 2 1. Commette un reato chiunque, illecitamente ed intenzionalmente: a) s'impadron Art. 3 ARTICOLO 3 1. Ogni Stato Parte adotta i provvedimenti necessari al fine di istituire la pr Art. 4 ARTICOLO 4 Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica in qualsiasi modo del d Art. 5 ARTICOLO 5 1. Il presente protocollo è aperto in Roma il 10 marzo 1988, e presso la sede d Art. 6 ARTICOLO 6 1. Il presente Protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la data alla qual Art. 7 ARTICOLO 7 1. Il presente Protocollo può essere denunciato da uno degli Stati Parti in ogn Art. 8 ARTICOLO 8 1. L'Organizzazione può convocare una conferenza per la revisione o la modifica Art. 9 ARTICOLO 9 1. Il presente Protocollo è depositato presso il Segretario generale. 2. Il Seg Art. 10 ARTICOLO 10 Il presente Protocollo è redatto in un unico esemplare originale nelle lingue Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360