Art. 6
Capo V

Art. 6

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In vigore dal 1 gen 1990
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. 2. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1990. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 dicembre 1989 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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