Capo V
Art. 6
6 / 6In vigore dal 1 gen 1990
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
2. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1990.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 dicembre 1989
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Storico versioni
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