Capo III
Art. 4
4 / 6In vigore dal 1 gen 1990
1. Per l'anno 1990, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario è stabilito in lire 4.201 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.
2. L'importo di lire 4.201 miliardi, di cui al comma 1, è finanziato per lire 531.771.982.000 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.
3. Per l'anno 1990, l'apporto statale in favore dell'Ente ferrovie dello Stato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è così determinato:
a) quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1989, lire 2.360 miliardi;
b) quanto alla lettera c), onere per capitale ed interessi, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente è autorizzato a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1990 fino all'ammontare di lire 5.000 miliardi, di cui lire 2.000 miliardi per il finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti e lire 3.000 miliardi quale quota per l'anno medesimo per l'attuazione del programa poliennale di investimenti, di cui al decreto ministeriale n. 48T-bis del 5 marzo 1987, predisposto in attuazione dell', numero 3), della stessa legge 17 maggio 1985, n. 210. Ai mutui di cui alla presente lettera si applicano le norme di cui agli della legge 2 maggio 1969, n. 280, e successive modificazioni;
c) quanto alla lettera d), sovvenzioni straordinarie ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione dell'Ente, lire 658,4 miliardi.
4. Per l'anno 1990, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari di anni precedenti ed in lire 1.610 miliardi quelle a copertura del disavanzo del fondo pensioni ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210.
Storico versioni
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